PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

      1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllo sulla gestione delle autostrade il cui esercizio è stato dato in concessione»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di intesa con il Ministro dei trasporti, sono definite le modalità con le quali il Ministero provvede a esercitare le funzioni di cui al comma 2, ivi compresa la possibilità di avvalersi, in una fase transitoria, del supporto di competenze in capo all'ANAS Spa. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143).

      1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è abrogata.

 

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Art. 3.
(Misure organizzative concernenti il Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge, l'attività del Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità - NARS, istituito ai sensi delle delibere CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, e 8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, è coordinata dal Ministro delle infrastrutture limitatamente alle funzioni di consulenza e di monitoraggio svolte dal medesimo Nucleo con riferimento al settore autostradale, ivi inclusa la componente tariffaria.

Art. 4.
(Disposizioni concernenti l'Unità tecnica-Finanza di progetto).

      1. All'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Ferme restando le competenze attribuite al CIPE in materia di istruttoria e di finanziamento delle opere pubbliche ai sensi della legislazione vigente, è istituita, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture, l'Unità tecnica-Finanza di progetto, di seguito denominata "Unità"»;

          b) al comma 11, le parole: «Il CIPE» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture».

      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere

 

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delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati:

          a) le modalità organizzative dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, istituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominata «Unità»;

          b) il numero dei componenti l'organico dell'Unità, i requisiti di professionalità ad essi richiesti e i criteri per la loro selezione da parte del Ministro delle infrastrutture, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) le modalità di nomina dei componenti l'organico dell'Unità, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta;

          d) il trattamento economico spettante ai componenti l'organico dell'Unità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 sono abrogati:

          a) i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

          b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2003, n. 162.